Sez. L, Sentenza n. 2427 del 07/03/1987 (Rv. 451593 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI - CONTUMACIA DEL CONVENUTO E MANCATA COMPARIZIONE PERSONALE DELLA PARTE ALL'UDIENZA FISSATA PER L'INTERROGATORIO LIBERO - VALORE PROBATORIO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI - CONTUMACIA DEL CONVENUTO E MANCATA COMPARIZIONE PERSONALE DELLA PARTE ALL'UDIENZA FISSATA PER L'INTERROGATORIO LIBERO - VALORE PROBATORIO.*
Nel rito del lavoro - come in quello ordinario - la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda. Nè è, a tal fine, di per sè, rilevante la mancata comparizione personale della parte - all'udienza fissata ex art. 420 cod. proc. civ. per l'interrogatorio libero da parte del giudice del lavoro - costituente mero elemento valutabile (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice, ai fini della decisione, analogamente a quanto previsto dall'art. 232 stesso codice, per l'ipotesi di mancata comparizione della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio formale. (Conf 4301/85, mass n 441779; (Conf 2410/85, mass n 440253; (Conf 5210/84, mass n 436956; (Conf 5050/80, mass n 408905).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 117, Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 417, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)