diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3213 del 19/04/1990 (Rv. 466698 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - MEMORIA - CONTENUTO - RICHIAMO ALLE CONCLUSIONI ASSUNTE IN PRIMO GRADO - DISCIPLINA EX ART. 346 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466698-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - MEMORIA - CONTENUTO - RICHIAMO ALLE CONCLUSIONI ASSUNTE IN PRIMO GRADO - DISCIPLINA EX ART. 346 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Il principio sancito dall'art. 346 cod. proc. civ. (circa l'Onere di riproporre espressamente in appello le domande e le eccezioni non accolte in primo grado o rimaste assorbite, sotto pena di esclusione delle stesse dal tema del giudizio) opera anche nelle controversie soggette al rito del lavoro, per le quali l'art. 436, secondo comma, dello stesso codice (nel testo introdotto dalla legge n. 533 del 1973) fa Obbligo all'appellato di costituirsi mediante deposito di memoria contenente dettagliata esposizione di tutte le sue difese, sicché il mero richiamo generico, in tale memoria, alle conclusioni assunte in primo grado non è sufficiente a manifestare in modo chiaro ed univoco la volontà di sottoporre al giudice dell'appello una domanda od un'eccezione non accolta dal primo giudice al fine di evitare che la stessa S'intenda rinunciata ai sensi del citato art. 346. (Conf 5390/87, mass n 453977; (Conf 2673/83, mass n 428569).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 436, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)