Sez. L, Sentenza n. 5390 del 19/06/1987 (Rv. 453977 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - MEMORIE - CONTENUTO - RICHIAMO ALLE CONCLUSIONI ASSUNTE IN PRIMO GRADO - IDONEITÀ AD EVITARE RINUNCIA IMPLICITA, EX ART. 346 COD. PROC CIV., E DOMANDA O ECCEZIONE NON ACCOLTA O RIMASTA ASSORBITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A DOMANDA DI DECLARATORIA DELLA NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO EX ART. 7 ST. LAVORATORI NON RIPROPOSTA SEBBENE DICHIARATA ASSORBITA DALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DEL RECESSO PER MANCANZA DI GIUSTA CAUSA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - MEMORIE - CONTENUTO - RICHIAMO ALLE CONCLUSIONI ASSUNTE IN PRIMO GRADO - IDONEITÀ AD EVITARE RINUNCIA IMPLICITA, EX ART. 346 COD. PROC CIV., E DOMANDA O ECCEZIONE NON ACCOLTA O RIMASTA ASSORBITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A DOMANDA DI DECLARATORIA DELLA NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO EX ART. 7 ST. LAVORATORI NON RIPROPOSTA SEBBENE DICHIARATA ASSORBITA DALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DEL RECESSO PER MANCANZA DI GIUSTA CAUSA.*
Il principio sancito dall'art. 346 cod. proc. civ. (circa l'Onere di riproporre espressamente in appello le domande e le eccezioni non accolte in primo grado o rimaste assorbite, sotto pena di esclusione delle stesse dal tema del giudizio) opera anche nelle controversie soggette al rito del lavoro, per le quali l'art. 436, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla legge n. 533 del 1973) fa Obbligo all'appellato di costituirsi mediante deposito di memoria contenente dettagliata esposizione di tutte le sue difese, sicché il mero richiamo generico, in tale memoria, alle conclusioni assunte in primo grado non è sufficiente a manifestare in modo chiaro ed univoco la volontà di sottoporre al giudice dell'appello una domanda (od un'eccezione) non accolta dal primo giudice, al fine di evitare che la stessa S'intenda rinunciata ai sensi del citato art. 346. (nella specie - in cui il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di annullamento del licenziamento per Mancanza di giusta causa, ritenendo assorbita la concorrente domanda di nullità dello stesso licenziamento per violazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 - la sentenza di secondo grado, confermata dalla S.C., aveva ritenuto tale seconda domanda estranea al giudizio di appello instaurato dal datore di lavoro, in quanto non espressamente riproposta con la memoria di Costituzione dalla lavoratrice appellata, limitatasi a chiedere la conferma della sentenza pretorile). (V 5838/85, mass n 443023; V 5565/84, mass n 437236; V 3673/83, mass n 428569; (V 6484/81, mass n 417320).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 436, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)