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Sez. L, Sentenza n. 16281 del 03/08/2005 (Rv. 583482 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ORGANI | Direttore amministrativo - Criteri di scelta da parte del direttore generale della asl - Art.3, comma 7, d.lgs. n.502 del 1992, come modificato dall'art. 4, d.lgs.n.517 del 1993 - Norma imperativa - Violazione - Conseguenze - Nullità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583482-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ORGANI

La norma con cui sono stati fissati i requisiti di specifica esperienza professionale del soggetto che il direttore generale della ASL può scegliere come direttore amministrativo - art.3, comma 7, del d.lgs. n.502 del 1992, come modificato dall'art. 4, del d.lgs. n.517 del 1993, applicabile "ratione temporis" - ha carattere imperativo, con la conseguenza che la relativa violazione determina la nullità del contratto di lavoro stipulato con il soggetto designato. La disposizione "de qua" è preordinata alla finalità di assicurare alla fondamentale struttura sanitaria pubblica dirigenti di vertice di comprovata esperienza e capacità, e, attesa l'amplissima discrezionalità attribuita al direttore generale nell'individuazione dei suoi collaboratori con il ricorso allo strumento privatistico del rapporto contrattuale, solo la sanzione della nullità può ritenersi idonea ad assicurare effettività alla prescrizione legale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva in concreto ritenuto non idonea a determinare la nullità del contratto la mancanza dei requisiti di espressa esperienza professionale prescritti dal d.lgs. n.502 del 1992 per la nomina a direttore amministrativo, in presenza di requisiti analoghi o solo in parte corrispondenti a quelli prescritti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)