Sez. 1, Sentenza n. 17890 del 04/09/2004 (Rv. 576707 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Requisiti - Mancanza - Conseguenze - Nullità della stipulazione - Sanatoria conseguente alla spontanea esecuzione delle obbligazioni scaturenti dal contratto - Inammissibilità.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA
La nullità della stipula di un contratto con la P.A. dovuta a vizi formali non è sanabile "per facta concludentia" attraverso l'esecuzione delle obbligazioni scaturenti dal contratto stesso, occorrendo, per converso, la formale rinnovazione dell'atto, nell'osservanza delle sue condizioni di validità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)