Sez. U, Sentenza n. 919 del 26/11/2003 Cc. (dep. 19/01/2004) Rv. 226485 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Decreto autorizzativo del giudice - Motivazione "per relationem" - Legittimità - Rinvio alla richiesta del P.M. con sua allegazione parziale o in forma non rispondente a quella prescritta - Irrilevanza - Ragione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
È legittima la motivazione "per relationem" del decreto del giudice autorizzativo dell'intercettazione di comunicazioni e conversazioni anche quando la richiesta del P.M. alla quale esso rinvia sia allegata soltanto parzialmente o in veste difforme da quella prescritta per la sua validità (nella specie, in copia priva della sottoscrizione), giacché la sua fisica allegazione ne determina l'integrazione materiale nel provvedimento autorizzativo, con la conseguenza che gli argomenti dell'atto richiamato e allegato diventano rilevanti indipendentemente dalla loro provenienza (la quale in ogni caso, una volta attestata dal giudice, non può essere messa in discussione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)