Sez. 3, Sentenza n. 10393 del 17/07/2002 (Rv. 555866 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Pretium doloris - Nozione - Coniuge separato - Spettanza - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Il danno morale, tradizionalmente definito come "pretium doloris" viene generalmente ravvisato nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato o anche nel patema d'animo o stato d'angoscia transeunte generato dall'illecito; detto risarcimento può essere accordato anche al coniuge separato per la morte dell'altro coniuge, in quanto lo stato di separazione personale non è incompatibile, di per sè, con tale ristoro, dovendo aversi riguardo, oltre che alla sua tendenziale temporaneità ed alla possibilità di una riconciliazione che ristabilisca la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e l'unità della famiglia, anche alle ragioni che l'hanno determinato e a ogni altra utile circostanza idonea a manifestare se e in quale misura l'evento luttuoso, dovuto all'altrui fatto illecito, abbia procurato al coniuge superstite quelle sofferenze morali che di solito si accompagnano alla morte di una persona più o meno cara.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)