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Sez. 1, Sentenza n. 45581 del 25/10/2012 Cc. (dep. 21/11/2012) Rv. 254046 - 01

CASELLARIO GIUDIZIALE - ISCRIZIONI | Riabilitazione - Estinzione degli effetti penali - Cancellazione della iscrizione della sentenza dal casellario - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254046-01

CASELLARIO GIUDIZIALE - ISCRIZIONI

La cancellazione della sentenza dal casellario non rientra tra gli effetti penali di cui è prevista l'estinzione a seguito di riabilitazione. (In motivazione la S.C. ha chiarito che il provvedimento giudiziario di riabilitazione ai sensi dell'art. 3 lett. m, del DPR 14 novembre 2002 n. 313, va iscritto esso stesso nel casellario, sicchè apparrebbe contraddittorio disporre, per un verso, l'iscrizione del provvedimento riabilitativo e, per altro verso, sostenere la necessità di cancellazione della sentenza in relazione alla quale esso è stato concesso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 178, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 686 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 687, DPR 14/11/2002 num. 313 art. 3 lett. M, DPR 14/11/2002 num. 313 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)