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Sez. 1, Ordinanza n. 310 del 13/04/1983 (Rv. 427470 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ - SENTENZA RESA DAL CONCILIATORE IN CONTROVERSIA DI VALORE INFERIORE A LIRE VENTIMILA - PRONUNCIA DI EQUITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - RICORSO PER CASSAZIONE RELATIVO AGLI ERRORI "IN PROCEDENDO" - AMMISSIBILITÀ - DEDUCIBILITÀ DEGLI ERRORI "IN INDICANDO" - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427470-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ - SENTENZA RESA DAL CONCILIATORE IN CONTROVERSIA DI VALORE INFERIORE A LIRE VENTIMILA - PRONUNCIA DI EQUITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - RICORSO PER CASSAZIONE RELATIVO AGLI ERRORI "IN PROCEDENDO" - AMMISSIBILITÀ - DEDUCIBILITÀ DEGLI ERRORI "IN INDICANDO" - ESCLUSIONE.*

La sentenza resa dal conciliatore in una controversia di valore non eccedente lire ventimila, deve ritenersi riconducibile nello ambito della giurisdizione di equità, ai sensi dell'art. 113 secondo comma cod. proc. civ., anche se in concreto adottata in base alla applicazione di norme di legge; sicché è impugnabile con ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, limitatamente agli errori "in procedendo" e con esclusione di quelli "in iudicando". Detto principio non può trovare deroga per il caso in cui il ricorrente, al fine di far valere la deducibilità anche degli errori "in iudicando", sostenga che la causa, contrariamente alla qualificazione del rapporto controverso ritenuta dal conciliatore, investa l'applicazione di norme imperative, attesa la preliminare considerazione della non deducibilità in Cassazione della contestazione di quella qualificazione, in quanto errore in iudicando. (V 1039/81, mass n 411585; (V 4506/78, mass n 394178).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)