Sez. 3, Sentenza n. 8292 del 14/12/2005 Ud. (dep. 09/03/2006) Rv. 233554 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE | Rapporto con il reato di cui all'art. 515 cod. pen. - Frode nell'esercizio del commercio - Rapporto di sussidiarietà - Fondamento.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE
Il delitto di cui all'art. 516 cod. pen., vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, copre l'area della semplice immissione sul mercato ed è sussidiario rispetto a quello di cui all'art. 515 cod. pen., frode in commercio, atteso che nell'ipotesi di materiale consegna della merce all'acquirente, o di atti univocamente diretti a tale fine, il reato è quello di cui al citato art. 515 cod. pen., rispettivamente nella forma consumata o tentata, assorbente rispetto a quello di cui all'art. 516 cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515, Cod. Pen. art. 516
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)