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Sez. 3, Sentenza n. 19625 del 28/02/2003 Ud. (dep. 28/04/2003) Rv. 224733 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE | Rapporto con il delitto di frode nell'esercizio nel commercio - Natura - Reato di pericolo.
Stato
decisa il 2003-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224733-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE

Il delitto di cui all'art. 516 cod. pen., vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, rappresenta una forma di tutela avanzata rispetto al reato di frode in commercio di cui all'art. 515 cod. pen., in quanto relativo ad una fase preliminare ed autonoma rispetto alla relazione commerciale vera e propria, che si consuma con la messa in commercio delle cose non genuine, configurando un reato di pericolo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto configurato il reato de quo nella detenzione presso un esercizio commerciale di prodotti alimentari di sostanze non genuine, se accompagnata da comportamenti rivelatori del fine di vendere e di commerciare)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515, Cod. Pen. art. 516

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)