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Sez. 3, Sentenza n. 7843 del 27/05/1998 Ud. (dep. 03/07/1998) Rv. 211433 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE | Rapporto con il reato di frode nell'esercizio del commercio - Ambito - Natura - Reato di pericolo.
Stato
decisa il 1998-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211433-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE

Il delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, di cui all'art 516 cod.pen., rappresenta una forma di tutela avanzata rispetto al reato di frode in commercio, di cui all'art. 515 cod.pen., in quanto relativo ad una fase preliminare e comunque autonoma riguardo alla relazione commerciale vera e propria tra due soggetti, e presenta un ambito più vasto rispetto al delitto previsto dall'art. 515, poiché si consuma con la messa in commercio delle cose non genuine, configurando un reato di pericolo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515, Cod. Pen. art. 516

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)