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Sez. 6, Sentenza n. 1850 del 12/04/2000 Cc. (dep. 08/07/2000) Rv. 220753 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Necessità della doppia incriminazione - Rilevanza delle condizioni di procedibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220753-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE

Ai fini della estradizione del cittadino straniero dall'Italia per lo Stato estero, il principio della necessità della doppia incriminazione va inteso nel senso che sono escluse dagli elementi oggetto di verifica le condizioni di procedibilità. (Fattispecie nella quale il reato per il quale era stata richiesta la estradizione era qualificabile come truffa semplice, perseguibile nel nostro ordinamento, ma non in quello dello Stato richiedente, a querela di parte).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13 com. 2, Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)