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Sez. U, Sentenza n. 10597 del 16/09/1992 (Rv. 478726 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Domande - Nuove - In genere | Danni sofferti dopo la sentenza impugnata - Proposizione in appello della relativa domanda - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478726-01

Impugnazioni civili - Appello - Domande - Nuove - In genere

L'art. 345 primo comma cod. proc. civ., ove deroga al divieto di domande nuove in appello con riferimento ai danni sofferti dopo la sentenza impugnata, trova applicazione solo quando nel giudizio di primo grado sia stato richiesto il risarcimento del danno maturato in precedenza, in quanto detta deroga trova giustificazione nel fatto che l'istanza di ristoro del danno ulteriore configura sviluppo logico di domanda già proposta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)