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Sez. 2, Sentenza n. 35066 del 25/06/2008 Ud. (dep. 10/09/2008) Rv. 241814 - 01

GIUDICE - COMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATIVA - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI - INOSSERVANZA DICHIARATA DAL GIUDICE DI APPELLO O DALLA CORTE CASSAZIONE | Giudizio di primo grado - Rito direttissimo - Riqualificazione in appello - Attribuzione del tribunale in composizione collegiale e necessità dell'udienza preliminare - Restituzione degli atti al pubblico ministero.
Stato
decisa il 2008-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241814-01

GIUDICE - COMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATIVA - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI - INOSSERVANZA DICHIARATA DAL GIUDICE DI APPELLO O DALLA CORTE CASSAZIONE

La riqualificazione del fatto nel giudizio di appello, con conseguente riconducibilità del reato nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale e nel novero di quelli per i quali è obbligatorio lo svolgimento dell'udienza preliminare, impone la restituzione degli atti al pubblico ministero pur quando il giudizio di primo grado si sia svolto nelle forme del rito direttissimo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 octies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 450, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 451 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)