Sez. 1, Sentenza n. 43230 del 04/11/2009 Ud. (dep. 12/11/2009) Rv. 245118 - 01
GIUDICE - COMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATIVA - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI - INOSSERVANZA DICHIARATA DAL GIUDICE DI APPELLO O DALLA CORTE CASSAZIONE | Giudizio di primo grado - Giudice monocratico - Riqualificazione in cassazione - Attribuzione del tribunale in composizione collegiale e necessità dell'udienza preliminare - Conseguenze - Annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti al pubblico ministero.
GIUDICE - COMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATIVA - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI - INOSSERVANZA DICHIARATA DAL GIUDICE DI APPELLO O DALLA CORTE CASSAZIONE
Quando, la Corte di cassazione, in seguito all'accoglimento del ricorso immediato del P.M., dia al fatto una nuova e diversa qualificazione giuridica, con conseguente riconducibilità del reato nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale e nel novero di quelli per i quali è previsto lo svolgimento dell'udienza preliminare e questa non si sia tenuta, deve annullare senza rinvio la sentenza del tribunale, in composizione monocratica, e trasmettere gli atti al Pubblico Ministero. (Fattispecie in cui il tribunale, in composizione monocratica, aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato di omessa comunicazione della detenzione di armi, di cui all'art. 38 T.U.L.P.S., diversamente qualificato dalla Corte di cassazione nel delitto di detenzione di armi da sparo di cui agli artt. 2 e 7 L. 2 ottobre 1967, n. 865 e succ. modd.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 quinquies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. D, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)