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Sez. 3, Sentenza n. 3924 del 10/02/1984 Ud. (dep. 05/05/1984) Rv. 163986 - 01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - INSEDIAMENTI CIVILI - IMPRESE AGRICOLE DA CONSIDERARSI TALI - ALLEVAMENTO DI BESTIAME CONNESSO FUNZIONALMENTE CON LA COLTIVAZIONE DELLA TERRA - CARATTERE DI COMPLEMENTARIETÀ - ESTREMI E CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163986-01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - INSEDIAMENTI CIVILI - IMPRESE AGRICOLE DA CONSIDERARSI TALI - ALLEVAMENTO DI BESTIAME CONNESSO FUNZIONALMENTE CON LA COLTIVAZIONE DELLA TERRA - CARATTERE DI COMPLEMENTARIETÀ - ESTREMI E CRITERI DI VALUTAZIONE.*

La natura agricola di un'impresa di allevamento di bestiame deve essere esclusa, agli effetti della tutela delle acque dallo inquinamento, allorquando l'allevamento non sia connesso funzionalmente con la coltivazione della terra con carattere di complementarietà, ma ne costituisca l'attività prevalente, desumibile dal numero dei capi allevati, dall'estensione del terreno, dalle strutture organizzative e produttive, dalle tecnologie usate, ed altro.*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 10/08/1976 num. 544 art. 1 quater CORTE COST., Legge 08/10/1976 num. 690 CORTE COST., Legge 24/12/1979 num. 650 art. 17 CORTE COST., DM 08/05/1980

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)