Sez. 1, Sentenza n. 6371 del 30/10/1986 (Rv. 448570 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - INDENNIZZO - NATURA - DEBITO DI VALUTA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - INDENNIZZO - NATURA - DEBITO DI VALUTA.*
Nella disciplina dell'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, l'assicuratore, a fronte della richiesta del danneggiato, effettuata a norma dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è direttamente obbligato ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il debito d'indennizzo scaturente dal contratto assicurativo, che, quindi, ha natura pecuniaria, e non si trasforma in debito di valore (quale è quello del responsabile assicurato verso il danneggiato), per il solo effetto dell'iniziativa di detto terzo, che incide nel limitato senso di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione. (V 3017/86, mass n 446026; (V 4883/85, mass n 442278; (V 3835/84, mass n 435785; (V 1215/84, mass n 433360; (Conf 5218/83, mass n 430091; (contra 6376/81, mass n 417173; (contra 5999/80, mass n 409775).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)