Sez. 2, Sentenza n. 402 del 26/01/1985 (Rv. 438614 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE COMPROMESSO) - IN GENERE - DISCIPLINA EX ARTT. 1461 E 1481 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE COMPROMESSO) - IN GENERE - DISCIPLINA EX ARTT. 1461 E 1481 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Le norme degli artt. 1461 e 1481 cod. civ. sono applicabili anche al contratto preliminare, essendo dirette a garantire in tutti i contratti con prestazioni corrispettive il sinallagma funzionale tra le contrapposte prestazioni. Pertanto quando in relazione al bene oggetto di un preliminare di permuta, sussista il pericolo attuale e concreto di evizione a seguito di sentenza di appello ricognitiva dell'altrui diritto, alla parte che potrebbe subirne le conseguenze dannose è concessa la facoltà di rifiutarsi di concludere il contratto definitivo fino a quando non venga eliminato tale pericolo, oltre che quella alternativa di concludere tale contratto sospendendo la controprestazione o eseguendola con modalità idonee a garantire la parte stessa dalla eventuale evizione. (V 1431/79, mass n 397754; (V 2118/69, mass n 341411; (Conf 3072/82, mass nn 421001, 421000; (Conf 161/77, mass n 383665; (Conf 331/71, mass n 349846; (Conf 115/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1461, Cod. Civ. art. 1481
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)