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Sez. 2, Sentenza n. 3072 del 18/05/1982 (Rv. 421001 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - DISCIPLINA EX ARTT. 1461 E 1481 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421001-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - DISCIPLINA EX ARTT. 1461 E 1481 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Le norme degli artt. 1461 e 1481 cod. civ. sono applicabili anche al contratto preliminare, essendo dirette a garantire in tutti i contratti con prestazioni corrispettive il sinallagma funzionale tra le contrapposte prestazioni. Pertanto il promissario acquirente, quando sussiste il pericolo di rivendica del bene promesso in vendita o di revoca del futuro acquisto di esso per effetto del sopravvenuto manifestarsi dello stato di insolvenza del promittente alienante e del suo conseguente prevedibile fallimento, non solo ha la facoltà di rifiutarsi di addivenire alla stipulazione del contratto definitivo, ma può anche pretendere la stipulazione di questo con la sospensione del pagamento del prezzo. (V 1431/79, mass n 397754; (V 161/77, mass n 383665; (V 331/71, mass n 349846).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1461, Cod. Civ. art. 1481, Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)