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Sez. 6, Sentenza n. 37648 del 26/06/2019 Cc. (dep. 11/09/2019) Rv. 276834 - 01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE | Confisca di prevenzione - Istanza di revocazione - Dichiarazione di incompetenza territoriale - Impugnabilità in cassazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276834-01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE

Non è ricorribile per cassazione l'ordinanza con cui il giudice, investito della richiesta di revocazione della confisca di prevenzione definitiva, declini la propria competenza e disponga la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente, non essendo previsti rimedi preventivi a fini regolativi della competenza se non nei casi in cui venga elevato conflitto. (Fattispecie in cui la corte d'appello, ritenuta competente, ex art. 11 cod. proc. pen., come richiamato dall'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a pronunciarsi sulla revocazione, aveva disposto la trasmissione degli atti alla stessa autorità giudiziaria che aveva adottato il provvedimento ablatorio, ritenendola competente in applicazione dalla norma transitoria di cui all'art. 117 del d.lgs. cit.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 117, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 17/10/2017 num. 161 art. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)