Sez. U, Sentenza n. 1413 del 27/01/2004 (Rv. 569711 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO | Controversie relative all'irrogazione di sanzioni disciplinari - Devoluzione al giudice amministrativo ex art. 58 R.D. n. 148 del 1931 all. A) - Sopravvenienza della nuova disciplina del riparto di giurisdizione introdotta dal D.Lgs. n. 80 del 1998 - Abrogazione dell'art. 58 cit. - Esclusione - Fattispecie.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
L'entrata in vigore del decreto legislativo n. 80 del 1998 - con la conseguente devoluzione delle controversie del pubblico impiego al giudice ordinario "salvo tassative eccezioni" - non ha determinato l'abrogazione, né espressa né implicita, dell'art. 58 del R.D. n. 148 del 1931, all. A), con la conseguenza che, a tenore di tale norma, restano devolute alla cognizione del giudice amministrativo le controversie relative all'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori autoferrotramvieri (fattispecie relativa a provvedimento di "esonero dal servizio", qualificato dalla S.C. come ontologicamente disciplinare, emesso a carico di dipendente di azienda privata esercente il servizio di trasporto di linea).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)