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Sez. U, Ordinanza n. 16049 del 14/11/2002 (Rv. 558504 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO | Ricorsi contro provvedimenti disciplinari - Devoluzione al giudice amministrativo - Sopravvenuta devoluzione della materia del pubblico impiego al giudice ordinario - Irrilevanza - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2002-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558504-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, secondo comma, del R.D. 8 gennaio 1931, n.148, all. A, laddove, quale norma speciale, continua a devolvere alla giurisdizione amministrativa la cognizione dei ricorsi contro i provvedimenti disciplinari concernenti gli autoferrotranvieri, nonostante la intervenuta devoluzione della materia del pubblico impiego al giudice ordinario. Più in particolare, la situazione di incoerenza tra la giurisdizione in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti degli autoferrotranvieri, devoluta al giudice amministrativo, e la giurisdizione in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli altri lavoratori, sia pubblici che privati, attribuita invece al giudice ordinario, costituisce effetto di una scelta discrezionale del legislatore, la quale non si rende sindacabile dalla Corte costituzionale neppure quando faccia sì che una disposizione legislativa smarrisca la sua "ratio" originale, purché la mancanza di coerenza non sia tale (come nel caso di specie non si verifica) da sacrificare interessi costituzionalmente protetti.

Riferimenti normativi: Legge 12/07/1988 num. 270 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 58 CORTE COST., Costituzione art. 103, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)