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Sez. U, Ordinanza n. 10900 del 10/07/2003 (Rv. 564970 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO | Ricorsi contro provvedimenti disciplinari - Devoluzione al giudice amministrativo - Sopravvenuta devoluzione della materia del pubblico impiego al giudice ordinario - Irrilevanza - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2003-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564970-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

Alla riforma concernente la c.d. contrattualizzazione del pubblico impiego, con conseguente trasferimento delle relative controversie alla giurisdizione ordinaria, non si ricollega alcun effetto abrogativo del disposto dell'art. 58 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, allegato A), che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie in tema di sanzioni disciplinari irrogate ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti il pubblico servizio di trasporto in regime di concessione; né la persistente vigenza della citata norma pone dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (cfr. Corte cost., ord. n. 161 del 2002).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)