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Sez. U, Sentenza n. 460 del 13/01/2005 (Rv. 578529 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO | Controversie relative all'irrogazione di sanzioni disciplinari - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento - Abrogazione implicita dell'art. 58 del R.D. n. 148 del 1931, all. A), prevedente la giurisdizione del giudice amministrativo in materia - Decorrenza.
Stato
decisa il 2005-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578529-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

Le controversie in materia di sanzioni disciplinari per gli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione, attribuite al giudice amministrativo dall'art. 58 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, allegato A), appartengono alla cognizione del giudice ordinario, stante l'implicita abrogazione per incompatibilità, sin dall'operatività della disposizione originaria dell'art. 68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, della persistente giurisdizione del giudice amministrativo prefigurata dal citato art. 58.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 102, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 CORTE COST., Legge 12/07/1988 num. 270 art. 1, Preleggi art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)