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Sez. L, Sentenza n. 14225 del 27/10/2000 (Rv. 541276 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Procedimento - Contestazione - Obblighi del datore di lavoro - Specificazione dell'addebito - Estensione - Comunicazione di documenti al lavoratore incolpato - Inclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2000-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541276-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

In relazione alla normativa riguardante la contestazione disciplinare di cui all'art. 7 legge n. 300 del 1970, il datore di lavoro, nell'ambito della procedura di contestazione, non si pone quale soggetto imparziale cui sia affidata una sorta di procedimento a carattere pregiudiziale diretto alla determinazione della sanzione disciplinare da eventualmente comminare, essendo egli soltanto obbligato a rendere noto preventivamente al lavoratore l'addebito specifico costituente il fondamento della sanzione che intende irrogare; pertanto, in base alla "ratio" di tale normativa, il datore di lavoro รจ tenuto ad offrire all'incolpato documenti in consultazione solo in quanto e nei limiti in cui l'esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla controparte un'adeguata difesa.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1979 num. 300 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)