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Sez. L, Sentenza n. 3171 del 17/04/1990 (Rv. 466676 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - MANCATA NOTIFICAZIONE NEL TERMINE EX ART. 436, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - DECADENZA DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DEPOSITO DELLA MEMORIA DI COSTITUZIONE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1990-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466676-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - MANCATA NOTIFICAZIONE NEL TERMINE EX ART. 436, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - DECADENZA DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DEPOSITO DELLA MEMORIA DI COSTITUZIONE - INSUFFICIENZA.*

Nel rito del lavoro, la mancata notificazione alla controparte della memoria di Costituzione, contenente l'appello incidentale, nel termine prescritto dal terzo comma dell'art. 436 cod. proc. civ. comporta la decadenza dal diritto ad impugnare, il quale non può ritenersi compiutamente esercitato attraverso la sola formalità del deposito di detta memoria, ma implica necessariamente il compimento della successiva attività notificatoria, come strumento inteso a soddisfare l'imprescindibile esigenza che la impugnazione e le ragioni che la sorreggono siano portate a conoscenza dello appellante principale. (Conf 3242/88, mass n 458682; (Conf 4276/87, mass n 453030).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)