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Sez. L, Sentenza n. 3242 del 29/04/1988 (Rv. 458682 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - - INCIDENTALE - MANCATA NOTIFICAZIONE DELLA MEMORIA DI COSTITUZIONE NEL TERMINE EX TERZO COMMA DELL'ART. 436 COD. PROC. CIV. - DECADENZA DAL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1988-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458682-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - - INCIDENTALE - MANCATA NOTIFICAZIONE DELLA MEMORIA DI COSTITUZIONE NEL TERMINE EX TERZO COMMA DELL'ART. 436 COD. PROC. CIV. - DECADENZA DAL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE.*

Nel rito del lavoro, la mancata notificazione alla controparte della memoria di Costituzione contenente l'appello incidentale nel termine prescritto dal terzo comma dell'art. 436 cod. proc. civ. comporta la decadenza dal diritto ad impugnare, essendo tale sanzione comminata non soltanto per la mancata proposizione dell'appello con la memoria ma anche per la mancata notifica della stessa nel termine predetto, che ha carattere perentorio sia perché serve ad assicurare il diritto di difesa dell'appellante principale sia perché, in via di principio, l'interpretazione sistematica comporta l'applicazione delle Disposizioni sulle impugnazioni in generale (art. 323 e segg. cod. proc. civ.) anche al rito del lavoro, in quanto non siano derogate da quelle speciali - riguardanti esclusivamente l'appello principale - o non siano incompatibili con tale rito. (Conf 4276/87, mass n 453030).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)