Sez. U, Sentenza n. 1150 del 29/01/2002 (Rv. 551944 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Deroga convenzionale alla giurisdizione italiana - Nuovo testo art. 17 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Esistenza di un uso nel commercio internazionale - Prova - Oggetto - Mera utilizzazione di condizioni generali di contratto - Insufficienza - Inserimento nei contratti - tipo, come prassi consolidata, di clausole attributive di competenza giurisdizionale - NecessitĂ .
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In tema di commercio internazionale, con riguardo al nuovo testo dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 (come risultante dalle modifiche apportate dalla Convenzione di Lussemburgo 9 ottobre 1978), la prova della deroga alla giurisdizione, conclusa secondo un uso in questo campo che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere, non può essere collegata al dato della semplice utilizzazione di contratti - tipo o condizioni - standard, occorrendo che in tali condizioni generali di contratto sia contemplata, come prassi consolidata, l'introduzione di clausole attributive di competenza giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 29/11/1980 num. 967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)