Sez. U, Ordinanza n. 8095 del 02/04/2007 (Rv. 596813 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Deroga convenzionale alla giurisdizione - Art. 17, 1° co. lett. c) Conv. Bruxelles - Esistenza di un uso nel commercio internazionale - Presupposti - Richiamo alla giurisprudenza della CGCE - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Perchè ricorra una valida proroga di giurisdizione fondata sull'esistenza di usi commerciali internazionali ai sensi dell'art. 17, 1° co. lett. c) della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 il contratto deve riguardare uno specifico settore del commercio internazionale; l'uso di cui si tratta deve essere generalmente e regolarmente osservato dagli operatori del settore del commercio internazionale in cui sono attivi i contraenti; ricorra la conoscenza effettiva o presunta dell'uso da parte dei contraenti, che si considera provata se in precedenza le parti avevano allacciato rapporti tra loro o con altri operatori del settore o quando nell'ambito di questo un uso è tanto noto da poter essere considerato una prassi consolidata (cfr. CGCE, sent. 106/1995 Minschiffart Genossenschaft; sent. 16 marzo 1999, Castelletti). (Nella specie, la S.C. ha escluso che la clausola contenuta nel formulario Lloyd's Marine Police Mar 91 fosse, nel 1996 epoca di conclusione del contratto, adottata fuori dal Regno Unito e divenuta una prassi commerciale internazionale).
Riferimenti normativi: Convenzione di Bruxelles 27/09/1969 art. 17 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)