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Sez. U, Sentenza n. 748 del 25/10/1999 (Rv. 530763 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Deroga convenzionale alla giurisdizione italiana - Articolo 17 Convenzione di Bruxelles del 1968 - Applicabilità - Condizioni - Esistenza di un uso nel commercio internazionale - Interpretazione vincolante della C.G.C.E. - Trasporto marittimo internazionale - Polizza di carico - Clausola derogativa non sottoscritta dal caricatore - Validità rispetto al terzo portatore di polizza - Prova dell'uso nel commercio internazionale - Onere - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530763-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

La clausola di deroga convenzionale della giurisdizione è valida a norma dell'articolo 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 allorquando è conclusa secondo un uso del commercio internazionale che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere; secondo l'interpretazione vincolante di cui alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 16 marzo 1999 (resa nel presente giudizio a seguito di rinvio pregiudiziale da parte della S.C.), deve ritenersi l'esistenza di un uso nel commercio internazionale quando il comportamento considerato è generalmente e regolarmente osservato dagli operatori attivi in tale settore in sede di stipula di contratti di un determinato tipo, restando irrilevanti il grado di diffusione di tale comportamento, le forma di pubblicità, le contestazioni giudiziali ed il collegamento con i requisiti eventualmente diversi previsti dai singoli ordinamenti nazionali; poiché l'onere di provare la deroga alla giurisdizione incombe su chi l'eccepisce, in materia di trasporto marittimo deve escludersi la validità verso il terzo portatore di polizza della clausola derogativa della giurisdizione, riportata sul retro di una polizza di carico sottoscritta dall'originario caricatore ai soli fini di conferma delle condizioni della merce, allorquando la prova (la cui adeguatezza può essere valutata dalla S.C. che, in materia di giurisdizione, è anche giudice del fatto) sia costituita soltanto dalla produzione di vari formulari di polizze di carico, tutti predisposti dallo stesso vettore - armatore, di per sè inidonei a dimostrare che le parti contraenti abbiano riconosciuto la validità della clausola.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Tratt. Internaz. 09/10/1978, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)