Sez. 2, Sentenza n. 4548 del 02/12/2004 Cc. (dep. 08/02/2005) Rv. 231139 - 01
COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - incompetenza - IN GENERE | Misure cautelari - Riesame - Incompetenza del Tribunale - Dedotta per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Limiti.
COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - incompetenza - IN GENERE
In tema di incompetenza territoriale del Tribunale del riesame, la relativa eccezione può essere sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, a condizione che il ricorrente adempia all'obbligo di specificità nella deduzione dei motivi, il cui difetto è sanzionato con l'inammissibilità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)