diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5720 del 13/06/1994 (Rv. 487035 - 01)

Spese giudiziali civili - Procedimenti speciali - Convalida di licenza e di sfratto | Condanna dell'intimato al rimborso delle spese sostenute dal locatore per gli atti del procedimento - Obbligo di liquidazione da parte del giudice della convalida - Sussistenza.
Stato
decisa il 1994-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487035-01

Spese giudiziali civili - Procedimenti speciali - Convalida di licenza e di sfratto

Il principio secondo cui la pronuncia sulle spese del giudizio compete esclusivamente al giudice della causa, il quale, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., deve provvedervi anche d'ufficio con il provvedimento che chiude il processo avanti a sè - con la conseguenza che se tale statuizione non contenga esso deve essere impugnato dall'interessato onde impedire il formarsi di un giudicato negativo sul diritto al rimborso - trova applicazione anche nel procedimento per convalida di sfratto per finita locazione, nel senso che l'ordinanza pronunciata a norma dell'art. 663, primo comma, cod. proc. civ., con cui lo sfratto è convalidato, deve contenere la condanna dell'intimato al rimborso delle spese sostenute dal locatore per gli atti del procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 663 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)