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Sez. 3, Sentenza n. 11197 del 15/05/2007 (Rv. 596462 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - CONVALIDA DI LICENZA E DI SFRATTO | Procedimento per convalida di sfratto - Condanna dell'intimato al pagamento delle spese sostenute dal locatore per gli atti del procedimento - Obbligo di liquidazione da parte del giudice della convalida - Sussistenza - Omessa statuizione sul punto - Mancata impugnazione da parte dell'intimante - Formazione del giudicato negativo sul relativo diritto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596462-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - CONVALIDA DI LICENZA E DI SFRATTO

Il principio secondo cui la pronuncia sulle spese compete esclusivamente al giudice della causa, il quale, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., deve provvedervi anche d'ufficio con il provvedimento che definisce il processo - con la conseguenza che, se tale statuizione non contenga il provvedimento stesso, essa deve essere impugnata dall'interessato, onde impedire il formarsi di un giudicato negativo sul relativo diritto al rimborso - trova applicazione anche nel procedimento per convalida di sfratto, nel senso che l'ordinanza pronunciata a norma dell'art. 663, primo comma, cod. proc. civ., con cui lo sfratto è convalidato, deve contenere la condanna dell'intimato al rimborso delle spese sostenute dal locatore per gli atti del procedimento. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha cassato l'impugnata sentenza nella parte in cui aveva confermato la statuizione di primo grado con riferimento alla condanna della ricorrente, in un giudizio diverso, anche alle spese della fase del procedimento per convalida e ha deciso la causa nel merito provvedendo direttamente alla rideterminazione, in senso riduttivo, dell'importo effettivamente dovuto per gli altri titoli dedotti in giudizio e riconosciuti fondati).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 663 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)