Sez. 3, Sentenza n. 2675 del 22/03/1999 (Rv. 524419 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - CONVALIDA DI LICENZA E DI SFRATTO | Condanna dell'intimato al rimborso delle spese del giudizio di convalida - Obbligo da parte del giudice - Sussistenza - Omessa pronunzia - Impugnazione con l'appello - Configurabilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - CONVALIDA DI LICENZA E DI SFRATTO
Nel procedimento per convalida di sfratto per finita locazione, l'ordinanza pronunziata a norma dell'art. 663 cod. proc. civ. con cui lo sfratto è stato convalidato deve contenere la condanna dell'intimato al rimborso delle spese sostenute dal locatore per gli atti del procedimento. Il mancato riconoscimento del diritto al rimborso delle spese del giudizio di convalida si risolve in un vizio di omissione di pronunzia che rende l'ordinanza - in virtù del principio di prevalenza della sostanza sulla forma - impugnabile con il rimedio dell'appello (nel caso di specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza d'appello che aveva ritenuto inammissibile l'impugnazione, da far valere con ricorso per cassazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 663 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)