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Sez. L, Sentenza n. 5256 del 25/10/1985 (Rv. 442537 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - PRINCIPIO DELLA INFRAZIONABILITÀ DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO - INDEROGABILITÀ - MUTAMENTO DELLE MANSIONI, DELLA QUALIFICA O DELLA CATEGORIA - IRRILEVANZA - LIMITI - TRASFORMAZIONE DI UNA PLURALITÀ DI RAPPORTI A TERMINE IN RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO O PASSAGGIO DEL LAVORATORE DALLA CATEGORIA DI AVVENTIZIO A QUELLA DI DIPENDENTE DI RUOLO - INFLUENZA SUL PREDETTO PRINCIPIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442537-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - PRINCIPIO DELLA INFRAZIONABILITÀ DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO - INDEROGABILITÀ - MUTAMENTO DELLE MANSIONI, DELLA QUALIFICA O DELLA CATEGORIA - IRRILEVANZA - LIMITI - TRASFORMAZIONE DI UNA PLURALITÀ DI RAPPORTI A TERMINE IN RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO O PASSAGGIO DEL LAVORATORE DALLA CATEGORIA DI AVVENTIZIO A QUELLA DI DIPENDENTE DI RUOLO - INFLUENZA SUL PREDETTO PRINCIPIO - ESCLUSIONE.*

Ai fini del computo dell'indennità di anzianità, può desumersi dall'art. 2120 cod. civ. il principio, generale ed inderogabile, dell'infrazionabilità dell'anzianità di servizio, di tal ché il mutamento delle mansioni, o della qualifica, o della categoria non determina soluzione di continuità del rapporto, ancorché accompagnato dall'intento delle parti di considerare scissi i due rispettivi periodi, a meno che tale intento non si traduca in un effettivo accordo novativo, diretto a porre concreto fine al rapporto di lavoro in corso per iniziarne uno nuovo, con oggettive e sostanziali modifiche. Nè tale soluzione di continuità si verifica di per sè per effetto della trasformazione (ope legis o per volontà delle parti) di una serie di rapporti di lavoro a termine, precedenti l'assunzione in pianta stabile, in un unico rapporto a tempo indeterminato: come anche non dà luogo a novazione il mero passaggio del lavoratore dalla categoria di avventizio a quella di dipendente di ruolo. (Conf 4585/84, mass n 436507; (Conf 4289/84, mass n 436216; (Conf 3009/84, mass n 435047; (Conf 287/84, mass n 432560).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)