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Sez. L, Sentenza n. 4578 del 15/07/1986 (Rv. 447312 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI EE MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PATTO DI PROVA E ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COMPATIBILITÀ - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL LAVORATORE DI SOTTOSCRIVERE IL FATTO PREDETTO - CONSEGUENZA - RIFIUTO DEL DATORE DI LAVORO DI ASSUMERE L'INVALIDO - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447312-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI EE MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PATTO DI PROVA E ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COMPATIBILITÀ - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL LAVORATORE DI SOTTOSCRIVERE IL FATTO PREDETTO - CONSEGUENZA - RIFIUTO DEL DATORE DI LAVORO DI ASSUMERE L'INVALIDO - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

Il patto di prova - che è pienamente ammissibile anche in materia di assunzioni obbligatorie purché riguardi mansioni compatibili con lo stato di minorazione dell'invalido (od assimilato) e sempre che la valutazione dell'esito di tale periodo prescinda da ogni considerazione sullo stato medesimo - deve essere il risultato della concorde volontà delle parti, dichiarata in un atto per il quale è richiesta la Forma scritta ad substantiam, essendo invece irrilevante che il periodo di prova sia previsto, o meno, dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro da costituire ovvero che - se previsto - il contratto collettivo non sia vincolante per le parti. Pertanto, mentre l'imprenditore non può unilateralmente imporre al lavoratore avviato per il collocamento obbligatorio il patto di prova, il rifiuto di quest'ultimo di sottoscrivere tale patto legittima il diniego dell'imprenditore di assumerlo, a meno che il rifiuto del lavoratore non sia giustificato, come nel caso in cui la prova miri a valutare la natura ed il grado della minorazione dell'invalido o venga svolta con mansioni di lavoro non compatibili con lo stato fisico del lavoratore protetto o comunque, per le concrete modalità di svolgimento, riveli l'intento fraudolento od elusivo dell'imprenditore. (V 2694/86, mass n 445750; (V 337/85, mass n 438556; (V 1756/83, mass n 426600).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)