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Sez. L, Sentenza n. 969 del 08/03/1977 (Rv. 384591 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - OPERAI ED IMPIEGATI - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - DISCIPLINA DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - SITUAZIONI ANTERIORI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384591-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - OPERAI ED IMPIEGATI - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - DISCIPLINA DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - SITUAZIONI ANTERIORI - INAPPLICABILITA.*

L'art 24, comma primo, della legge 3 giugno 1975, n 160, che ha nuovamente introdotto il minimo di riduzione della capacita di guadagno 'a meno di un terzò, rendendolo, peraltro, operante tanto per gli operai quanto per gli impiegati agli effetti del riconoscimento dell'invalidita pensionabile, non e applicabile in relazione a situazioni determinatesi prima dell'entrata in vigore della legge predetta e, cioe, prima del 20 giugno 1975. (Conf 1900/76, mass n 380692; (Conf 287/76, mass n 378962; (Conf 263/76, mass n 378925).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 10 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)