Sez. 2, Sentenza n. 3534 del 21/05/1983 (Rv. 428440 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - CAMPO DA TENNIS RECINTATO DA RETE METALLICA - COSTRUZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA LEGALE DELLE DISTANZE - INAPPLICABILITÀ.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - CAMPO DA TENNIS RECINTATO DA RETE METALLICA - COSTRUZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA LEGALE DELLE DISTANZE - INAPPLICABILITÀ.*
La disciplina legale delle distanze opera per le costruzioni sporgenti in qualche modo dal suolo, e non pure per quelle eseguite nel sottosuolo e non emergenti dal piano di campagna, inteso come livello medio di una determinata zona (anche se portato in linea orizzontale mediante sbancamento dal lato a monte e riporto di terra verso il lato a valle, con o senza gli opportuni muri di contenimento), sicché non è applicabile ad un campo da tennis ad uso privato, che consiste normalmente in un terreno spianato e coperto di materiale adatto, munito di drenaggio, in cui il cordolo in muratura non è destinato a sporgere sensibilmente dal suolo, avendo solo la funzione di contenere il terreno e di formare l'appoggio per la rete metallica, mentre quest'ultima, non essendo capace di intercettare luce ed aria o di formare intercapedine, non rientra nel concetto di costruzione nel senso previsto dalla disciplina suindicata. (V 1386/81, mass n 412023; (V 1614/81, mass n 412283; (V 1911/80, mass n 405531).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)