Sez. 1, Sentenza n. 29155 del 10/06/2008 Cc. (dep. 15/07/2008) Rv. 240473 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Semilibertà - Divieto di seconda concessione ai condannati con recidiva reiterata - Condanne anteriori alla legge n. 251 del 2005 introduttiva del divieto - Sussistenza del divieto.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La disposizione che fa divieto di una seconda concessione della semilibertà ai condannati ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata, introdotto dall'art. 7, comma settimo, della legge 5 dicembre 2005 n. 251, opera anche con riferimento a condanne divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore di detta legge, in quanto, avendo riguardo alle modalità esecutive della pena, non ha natura di norma sostanziale, per cui non è applicabile il regime della disposizione più favorevole in caso di successione di leggi diverse, bensì quello della legge del tempo in cui ha luogo l'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)