Sez. 2, Sentenza n. 7528 del 23/05/2002 (Rv. 554652 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE | Apprezzamento sulla eccessività dell'importo e sulla misura della riduzione - Giudice di merito - Devoluzione - Censurabilità in cassazione - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE
L'apprezzamento in ordine all'eccessività dell'importo fissato con la clausola penale dalle parti contraenti per il caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, nonché alla misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui giudizio è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente basato sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)