Sez. 3, Sentenza n. 6380 del 08/05/2001 (Rv. 546501 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE | Apprezzamento sull'eccessività dell'importo e sulla misura della riduzione - Potere discrezionale del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE
L'apprezzamento sulla eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonché sulla misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente fondato, a norma dell'art. 1384 cod. civ., sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)