Sez. 5, Sentenza n. 9279 del 08/01/2009 Ud. (dep. 02/03/2009) Rv. 243160 - 01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Sentenza dichiarativa di fallimento - Presupposti oggettivi e soggettivi - Sindacato del giudice penale - Esclusione - Fattispecie.
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE
Il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato d'insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore. (Fattispecie relativa a promotore finanziario dichiarato fallito quale imprenditore di fatto).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)