Sez. 5, Sentenza n. 10033 del 19/01/2017 Ud. (dep. 01/03/2017) Rv. 269454 - 01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Sentenza dichiarativa di fallimento - Errori procedurali - Sindacato del giudice penale - Esclusione - Pronuncia di giudice fallimentare incompetente - Mancata notifica della istanza per la dichiarazione di fallimento - Irrilevanza penale.
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE
Il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento per eventuali errori commessi nel procedimento che ha portato alla sua emanazione, impugnabili solo attraverso il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello. (Nella specie, la Corte ha ritenuto insindacabili i vizi addotti con ricorso e riferiti alla mancata notifica dell'istanza di fallimento all'amministratore della società fallita, nonchè alla pronuncia della sentenza di fallimento da parte di giudice incompetente).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 17 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)