Sez. 5, Sentenza n. 21920 del 15/03/2018 Ud. (dep. 17/05/2018) Rv. 273188 - 01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Sentenza dichiarativa di fallimento - Presupposti oggettivi e soggettivi - Sindacato del giudice penale - Esclusione - Anche nel caso in cui l'imputato non sia legittimato ad opporsi alla sentenza di fallimento - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE
Il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n.267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato d'insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, anche nel caso in cui l'imputato di un reato fallimentare non sia legittimato ad opporsi alla sentenza dichiarativa del fallimento, poichè, diversamente, si determinerebbe una impropria forma di impugnazione di una sentenza civile in sede penale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)