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Sez. 1, Sentenza n. 42817 del 06/05/2016 Cc. (dep. 10/10/2016) Rv. 267801 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Impugnazione - Ricorso per cassazione per violazione di legge - Introduzione di nuovi documenti - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267801-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Nel giudizio di legittimità instaurato a seguito di ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di misure di prevenzione, ammesso soltanto per violazione di legge, possono essere introdotti solo documenti, non attinenti al merito, che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi e dai quali possa derivare l'applicazione dello "ius superveniens" di cause estintive e di disposizioni più favorevoli. (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile la produzione, in sede di legittimità, di una sentenza di assoluzione).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)