diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5722 del 07/01/2016 Cc. (dep. 11/02/2016) Rv. 266390 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Produzione documentale - Nuovi documenti - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266390-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito. (Fattispecie di ricorso avverso ordinanza di rigetto di riesame di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile la produzione di perizia redatta in data successiva alla decisione del tribunale e di documentazione non esibita nei precedenti gradi cautelari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 327 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)