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Sez. 1, Sentenza n. 10210 del 04/05/2009 (Rv. 608243 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - IN GENERE | Istituzione di riserva naturale (ai sensi della legge reg. Sicilia n. 98 del 1981) - Introduzione di vincoli ambientali - Indennizzabilità - Esclusione - Fondamento - Contrasto con la Costituzione e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608243-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - IN GENERE

Nel caso in cui un terreno privato sia incluso nell'area di protezione di una riserva (e cosiddetta pre-riserva) naturale istituita ai sensi dell'art. 31 della legge reg. Sicilia 6 maggio 1981, n. 98 nel cui ambito è consentito solo l'esercizio di attività agricola, non è dovuto un indennizzo per la perdita dello "jus aedificandi", trattandosi non di un vincolo preordinato all'esproprio o avente natura espropriativa, ma di un vincolo ambientale imposto per legge, avente carattere ricognitivo e confermativo delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali già possedute dal bene. Tale vincolo è giustificato alla luce dell'equilibrio costituzionale degli interessi in gioco, che vede alcune delle facoltà del diritto dominicale recessive di fronte alle esigenze di salvaguardia dei valori culturali ed ambientali, in attuazione della funzione sociale della proprietà, e non è in contrasto neppure con l'art. 1 del Prot. n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che, pur ispirato alla necessaria proporzionalità tra l'interesse pubblico perseguito e la tutela della proprietà privata, non esclude un sacrificio dello "jus aedificandi" per la salvaguardia di interessi paesaggistici e ambientali.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 06/05/1981 num. 98 art. 1, Legge Reg. Sicilia 06/05/1981 num. 98 art. 21, Legge Reg. Sicilia 06/04/1996 num. 16 art. 22, Legge Reg. Sicilia 06/04/1996 num. 16 art. 25, Costituzione art. 42 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)