diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 58 del 05/01/1983 (Rv. 424850 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - CONDIZIONI - ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PROVA DELL'EFFETTIVO INIZIO DELL'AZIONE PENALE - ONERE DELLA PARTE RICHIEDENTE LA SOSPENSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424850-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - CONDIZIONI - ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PROVA DELL'EFFETTIVO INIZIO DELL'AZIONE PENALE - ONERE DELLA PARTE RICHIEDENTE LA SOSPENSIONE.*

Ai fini della sospensione del giudizio a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., l'Azione penale deve ritenersi iniziata soltanto quando il giudice sia stato investito dell'Azione stessa mediante richiesta di istruzione formale o di citazione a giudizio da parte del pubblico ministero, ovvero, trattandosi di reato appartenente alla cognizione del pretore, mediante l'emissione del decreto penale di condanna o l'instaurazione del giudizio direttissimo. L'Onere di provare l'effettivo inizio dell'Azione penale è a carico della parte che chiede la sospensione. (Conf 2413/81, mass n 413181; (Conf 4129/79, mass n 400635).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)