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Sez. 3, Sentenza n. 9161 del 10/12/1987 (Rv. 456387 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA - DISCIPLINA EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 841 DEL 1973 - PORTATA - PRESENZA NEL CONTRATTO DI UNA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1987-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456387-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA - DISCIPLINA EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 841 DEL 1973 - PORTATA - PRESENZA NEL CONTRATTO DI UNA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - CONSEGUENZA.*

La norma dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1973 n. 841 (applicabile anche alle locazioni non abitative stante il richiamo, senza distinzione, a tutti i contratti di locazione di immobili urbani prorogati ai sensi della medesima legge) - secondo cui la morosità è apprezzabile, ai fini della risoluzione del contratto di locazione, allorché si protragga (anche per un solo canone) per almeno due mesi (tre in casi particolari) - trova applicazione anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, con la conseguenza di differirne gli effetti per due mesi. (Conf 5477/83, mass n 430411; (Conf 5860/82, mass n 423609; (Conf 646/80, mass n 404053).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1973 num. 841 art. 1 CORTE COST., Legge 22/12/1973 num. 841 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)